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1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita
umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui
alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato,
le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e
competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre
iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della
limitazione delle nascite.
2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 ,
fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in
stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base
alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e
assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel
territorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto
delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c)
attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle
strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la
gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino
inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d) contribuendo a
far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione
della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o
convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della
collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di
associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità
difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica,
nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per
conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione
responsabile è consentita anche ai minori.
3. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente
legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge
29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno stanziamento di L.
50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi
criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura dell'onere di lire
50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta
giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della
gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per
la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o
alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze
in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o
malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico
istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975
numero 405 , o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla
regione, o a un medico di sua fiducia.
5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire
i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e
specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia
motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o
familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il
padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità
e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del
concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a
rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza,
di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di
madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna,
offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il
parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie
gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della
libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del
concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della
riservatezza della donna e della persona indicata come padre del
concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le
circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza;
la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere
sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture
socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di
condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente
alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la
donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la
interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di
urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della
struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla
richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle
circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento,
firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta
richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette
giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della
gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente
comma, presso una delle sedi autorizzate.
6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta
giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la
vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a
rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave
pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
7. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo
precedente vengono accertati da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi
l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della
collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la
documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore
sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente
pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche
senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di
fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto
a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la
possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può
essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il
medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a
salvaguardare la vita del feto.
8. L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio
ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati
nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 , il quale
verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli
interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici
specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo
comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla
legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di
gestione ne facciano richiesta. Nei primi novanta giorni l'interruzione
della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura
autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di
adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo
decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare
gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo: 1) la
percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno
avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti
nell'anno precedente presso la stessa casa di cura; 2) la percentuale dei
giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della
gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno
precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione. Le
percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20
per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno
scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati. Nei
primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza
dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità
socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente
attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla
regione. Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo
5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai
sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per
ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
9. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto
a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli
interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di
coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore
deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale
dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore
sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal
conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a
fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla
stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti
l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o
venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma,
ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua
presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il
personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento
delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette
a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza
antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case
di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento
delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli
interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità
previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce
l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di
coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le
attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il
loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna
in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con
effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a
interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente
legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.
10. L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi
alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli
articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo
8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla
legge 17 agosto 1974, n. 386 . Sono a carico della regione tutte le spese
per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento
della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno
diritto all'assistenza mutualistica. Le prestazioni sanitarie e
farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti
effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal
primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che
esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o
convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino
a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.
11. L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali
l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico
provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il
medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della
documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione
dell'identità della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, sono abrogate.
12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure
della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di
età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è
richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la
tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi
che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la
potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro
assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la
struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le
procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla
richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare
del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni,
sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che
adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto
non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave
pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente
dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il
giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano
l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo
per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si
applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui
all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà
o la tutela.
13. Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui
agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente,
anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato.
Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere
sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal
marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o
della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al
giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione
della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla
sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla
gravidanza e specie dell'infermità mentale di essa nonché il parere del
tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno
gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della
relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice
tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.
14. Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a
fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione
delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che
devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale
della donna. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi
ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue
l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli
necessari per la prevenzione di tali processi.
15. Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri,
promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti
ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui
metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e
sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica
e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della
gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali
possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti
ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni
relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto,
ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della
gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le
regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione
sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e
assistenziali esistenti nel territorio regionale.
16. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello
dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità
presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e
sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le
regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di
gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal
Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per
quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.
17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della
gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque
cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena
prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti
dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme
poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.
18. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso
della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si
considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia
ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque
provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare
lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali
lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo
e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione
da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si
applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è
grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi
precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
19. Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza
l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la
reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a lire
centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza
l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b)
dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste
dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando
l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli
anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle
modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le
pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla
metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti
deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni;
se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da
due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è
diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la
morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto
comma.
20. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione
della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha
sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.
21. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale,
essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio,
rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi
ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente
legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.
22. Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì
abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma
dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto
di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata
in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le
condizioni previste dagli articoli 4 e 6. |